Le aree IBA nella giurisprudenza comunitaria sono equiparate alle ZPS con analoghi rischi di infrazione comunitaria (es. caso steppe pedegarganiche di Manfredonia) in caso di mancata o cattiva applicazione della Valutazione di incidenza e/o di detrimento dei valori faunistici.
Infatti pur non trattandosi di ZPS, la mancata designazione di ZPS ai sensi della Direttiva “Uccelli” in aree importanti per la tutela degli uccelli ha determinato da parte della Corte di Giustizia Europea su iniziativa della Commissione delle Comunità Europee la condanna della Repubblica Italiana – sentenza della Corte del 20.03.2003, VI Sezione, causa C-378/01 - e l’inventario delle IBA è stato riconosciuto quale riferimento scientifico per la individuazione delle ZPS.
Secondo quanto espresso in ulteriori sentenze della Corte di Giustizia, in merito al valore delle aree individuate come IBA – sentenza della Corte 02.08.1993, C-355/90 di condanna al Regno di Spagna e sentenza della Corte 07.12.2000, C-374/98 di condanna della Repubblica Francese -, il regime di protezione previsto dell'articolo 4/4 della Direttiva Uccelli si applica alle IBA non ancora designate come ZPS e lo stato membro non può sfuggire all'obbligo di proteggere il sito semplicemente non designandolo come ZPS.
Si noti che, richiamando gli obblighi ai sensi dell’art.4 c.4 della citata direttiva, non si prevede nemmeno l’opzione della Valutazione di Incidenza :
“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.”
Ne consegue che per le aree classificate come IBA è d’obbligo assumere tutte quelle misure di tutela tipiche di una ZPS designata e, sostanzialmente, un Ente territoriale preposto al governo del territorio come la Regione (ed enti delegati per talune materie ambientali come la Province) deve considerare l’IBA come una ZPS nelle more di formalizzare un atto di classificazione ufficiale. Anzi, nelle more di ciò deve assicurare a priori la protezione dei valori.
Quanto detto è stato confermato in maniera inoppugnabile con il parere motivato della Commissione Europea comunicato allo Stato Italiano in relazione alla sentenza di condanna accennata emessa nel 2003 sul caso pugliese (causa C-388/05, area di Manfredonia). In esso si afferma esplicitamente che se le Autorità Italiane prendono in considerazione l’inventario 2002 (in cui viene ufficializzata l’IBA in esame) come riferimento per la designazione di ZPS “ciò deve essere fatto in modo coerente ed esaustivo”…
A tal proposito e onde evitare contenziosi comunitari, il già Ministero Ambiente con propria nota affermava che le misure di conservazione adottate per garantire la tutela delle ZPS si devono adottare anche per le IBA.
Precisamente, proprio con riferimento all’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, nella nota prot. DPN-2007_0019360 dell’11.07.2007, (quando ancora non era interdetta agli impianti eolici) inviata alla LIPU e alla Regione Puglia, il Ministero rispondeva:
“Per quanto riguarda l’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, caratterizzata tra l’altro dalla presenza di numerose specie avifaunistiche inserite nell’allegato 1 della direttiva “Uccelli”, si segnala che le disposizioni sui vincoli di tutela di cui all’art. 4 della medesima normativa, a cui sono assoggettate le Zone di Protezione Speciale, valgono anche per le IBA.
Pertanto, lo Stato membro, così come le autorità locali, sono tenuti ad adottare in queste aree misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative per la loro sopravvivenza e/o riproduzione”.
E’ in virtù di quanto sopra che, ad esempio, il Regolamento Regionale pugliese del 2010 in materia di insediamento di impianti rinnovabili adottava l’interdizione dell’eolico nelle IBA e l’assoggettamento a "Valutazione di Incidenza" di qualunque impianto entro i 5 km dal perimetro.
In questo sito puoi verificare le cartografie IBA pugliesi e lucane come incorporate dall'inventario datazone di Birdlife International a livello mondiale e ovviamente italiano https://datazone.birdlife.org/country/factsheet/italy dove sono disponibili anche i datasheet per ogni area IBA – Important Bird Areas
Le IBA - Important Bird Area sono aree importanti per gli uccelli identificate dal network di Birdlife (Lipu in Italia) attraverso monitoraggi pluriennali e nel rispetto di parametri scientifici sulla presenza di specie faunistiche. Queste aree rappresentano l'inventario di base per il reperimento e la identificazione di ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle Direttive comunitarie su Rete Natura 2000 .
Le aree IBA nella giurisprudenza comunitaria sono equiparate alle ZPS con analoghi rischi di infrazione comunitaria (es. caso steppe pedegarganiche di Manfredonia) in caso di mancata o cattiva applicazione della Valutazione di incidenza e/o di detrimento dei valori faunistici.
Infatti pur non trattandosi di ZPS, la mancata designazione di ZPS ai sensi della Direttiva “Uccelli” in aree importanti per la tutela degli uccelli ha determinato da parte della Corte di Giustizia Europea su iniziativa della Commissione delle Comunità Europee la condanna della Repubblica Italiana – sentenza della Corte del 20.03.2003, VI Sezione, causa C-378/01 - e l’inventario delle IBA è stato riconosciuto quale riferimento scientifico per la individuazione delle ZPS.
Secondo quanto espresso in ulteriori sentenze della Corte di Giustizia, in merito al valore delle aree individuate come IBA – sentenza della Corte 02.08.1993, C-355/90 di condanna al Regno di Spagna e sentenza della Corte 07.12.2000, C-374/98 di condanna della Repubblica Francese -, il regime di protezione previsto dell'articolo 4/4 della Direttiva Uccelli si applica alle IBA non ancora designate come ZPS e lo stato membro non può sfuggire all'obbligo di proteggere il sito semplicemente non designandolo come ZPS.
Si noti che, richiamando gli obblighi ai sensi dell’art.4 c.4 della citata direttiva, non si prevede nemmeno l’opzione della Valutazione di Incidenza :
“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.”
Ne consegue che per le aree classificate come IBA è d’obbligo assumere tutte quelle misure di tutela tipiche di una ZPS designata e, sostanzialmente, un Ente territoriale preposto al governo del territorio come la Regione (ed enti delegati per talune materie ambientali come la Province) deve considerare l’IBA come una ZPS nelle more di formalizzare un atto di classificazione ufficiale. Anzi, nelle more di ciò deve assicurare a priori la protezione dei valori.
Quanto detto è stato confermato in maniera inoppugnabile con il parere motivato della Commissione Europea comunicato allo Stato Italiano in relazione alla sentenza di condanna accennata emessa nel 2003 sul caso pugliese (causa C-388/05, area di Manfredonia). In esso si afferma esplicitamente che se le Autorità Italiane prendono in considerazione l’inventario 2002 (in cui viene ufficializzata l’IBA in esame) come riferimento per la designazione di ZPS “ciò deve essere fatto in modo coerente ed esaustivo”…
A tal proposito e onde evitare contenziosi comunitari, il già Ministero Ambiente con propria nota affermava che le misure di conservazione adottate per garantire la tutela delle ZPS si devono adottare anche per le IBA.
Precisamente, proprio con riferimento all’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, nella nota prot. DPN-2007_0019360 dell’11.07.2007, (quando ancora non era interdetta agli impianti eolici) inviata alla LIPU e alla Regione Puglia, il Ministero rispondeva:
“Per quanto riguarda l’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, caratterizzata tra l’altro dalla presenza di numerose specie avifaunistiche inserite nell’allegato 1 della direttiva “Uccelli”, si segnala che le disposizioni sui vincoli di tutela di cui all’art. 4 della medesima normativa, a cui sono assoggettate le Zone di Protezione Speciale, valgono anche per le IBA.
Pertanto, lo Stato membro, così come le autorità locali, sono tenuti ad adottare in queste aree misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative per la loro sopravvivenza e/o riproduzione”.
E’ in virtù di quanto sopra che, ad esempio, il Regolamento Regionale pugliese del 2010 in materia di insediamento di impianti rinnovabili adottava l’interdizione dell’eolico nelle IBA e l’assoggettamento a "Valutazione di Incidenza" di qualunque impianto entro i 5 km dal perimetro.
In questo sito puoi verificare le cartografie IBA pugliesi e lucane come incorporate dall'inventario datazone di Birdlife International a livello mondiale e ovviamente italiano https://datazone.birdlife.org/country/factsheet/italy dove sono disponibili anche i datasheet per ogni area
Le aree IBA nella giurisprudenza comunitaria sono equiparate alle ZPS con analoghi rischi di infrazione comunitaria (es. caso steppe pedegarganiche di Manfredonia) in caso di mancata o cattiva applicazione della Valutazione di incidenza e/o di detrimento dei valori faunistici.
Infatti pur non trattandosi di ZPS, la mancata designazione di ZPS ai sensi della Direttiva “Uccelli” in aree importanti per la tutela degli uccelli ha determinato da parte della Corte di Giustizia Europea su iniziativa della Commissione delle Comunità Europee la condanna della Repubblica Italiana – sentenza della Corte del 20.03.2003, VI Sezione, causa C-378/01 - e l’inventario delle IBA è stato riconosciuto quale riferimento scientifico per la individuazione delle ZPS.
Secondo quanto espresso in ulteriori sentenze della Corte di Giustizia, in merito al valore delle aree individuate come IBA – sentenza della Corte 02.08.1993, C-355/90 di condanna al Regno di Spagna e sentenza della Corte 07.12.2000, C-374/98 di condanna della Repubblica Francese -, il regime di protezione previsto dell'articolo 4/4 della Direttiva Uccelli si applica alle IBA non ancora designate come ZPS e lo stato membro non può sfuggire all'obbligo di proteggere il sito semplicemente non designandolo come ZPS.
Si noti che, richiamando gli obblighi ai sensi dell’art.4 c.4 della citata direttiva, non si prevede nemmeno l’opzione della Valutazione di Incidenza :
“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.”
Ne consegue che per le aree classificate come IBA è d’obbligo assumere tutte quelle misure di tutela tipiche di una ZPS designata e, sostanzialmente, un Ente territoriale preposto al governo del territorio come la Regione (ed enti delegati per talune materie ambientali come la Province) deve considerare l’IBA come una ZPS nelle more di formalizzare un atto di classificazione ufficiale. Anzi, nelle more di ciò deve assicurare a priori la protezione dei valori.
Quanto detto è stato confermato in maniera inoppugnabile con il parere motivato della Commissione Europea comunicato allo Stato Italiano in relazione alla sentenza di condanna accennata emessa nel 2003 sul caso pugliese (causa C-388/05, area di Manfredonia). In esso si afferma esplicitamente che se le Autorità Italiane prendono in considerazione l’inventario 2002 (in cui viene ufficializzata l’IBA in esame) come riferimento per la designazione di ZPS “ciò deve essere fatto in modo coerente ed esaustivo”…
A tal proposito e onde evitare contenziosi comunitari, il già Ministero Ambiente con propria nota affermava che le misure di conservazione adottate per garantire la tutela delle ZPS si devono adottare anche per le IBA.
Precisamente, proprio con riferimento all’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, nella nota prot. DPN-2007_0019360 dell’11.07.2007, (quando ancora non era interdetta agli impianti eolici) inviata alla LIPU e alla Regione Puglia, il Ministero rispondeva:
“Per quanto riguarda l’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, caratterizzata tra l’altro dalla presenza di numerose specie avifaunistiche inserite nell’allegato 1 della direttiva “Uccelli”, si segnala che le disposizioni sui vincoli di tutela di cui all’art. 4 della medesima normativa, a cui sono assoggettate le Zone di Protezione Speciale, valgono anche per le IBA.
Pertanto, lo Stato membro, così come le autorità locali, sono tenuti ad adottare in queste aree misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative per la loro sopravvivenza e/o riproduzione”.
E’ in virtù di quanto sopra che, ad esempio, il Regolamento Regionale pugliese del 2010 in materia di insediamento di impianti rinnovabili adottava l’interdizione dell’eolico nelle IBA e l’assoggettamento a "Valutazione di Incidenza" di qualunque impianto entro i 5 km dal perimetro.
In questo sito puoi verificare le cartografie IBA pugliesi e lucane come incorporate dall'inventario datazone di Birdlife International a livello mondiale e ovviamente italiano https://datazone.birdlife.org/country/factsheet/italy dove sono disponibili anche i datasheet per ogni area